Operativi da oggi i decreti relativi all’APE 2015 e alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi.
Vediamo cosa cambia!
Il decreto Linee guida per la certificazione energetica degli edifici contiene la nuova disciplina per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale
e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori
informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti,
consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità
immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con
migliore qualità energetica.
- Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.
- L’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
- Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).
Il decreto Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi definisce
le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi
requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a
ristrutturazione. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi
per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni,
per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia
autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.
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