martedì 19 marzo 2019

San Giuseppe ti vende la casa

Nel 2007, la signora Dawn Hoernemann mise in vendita il suo monolocale a Minneapolis, Minnesota. La casa non ebbe compratori per quattro mesi, tra open house tutte le domeniche e la preoccupazione crescente della proprietaria, finché non decise di seguire il consiglio di sua madre e seppellire San Giuseppe: il giorno dopo avvenne il miracolo, le telefonarono tre acquirenti e la casa fu venduta.
Non sappiamo se la storia sia vera, ma è quanto racconta la CNN per illustrare una superstizione bizzarra che, in piena crisi immobiliare, si stava diffondendo a macchia d’olio. Tra il 2005 e il 2007, infatti, negli Stati Uniti cominciò a spargersi la voce che per vendere bene una casa fosse assolutamente necessario seppellire una statuina di San Giuseppe in giardino.
Dal momento che in America business is business, da alcuni anni a questa parte diverse aziende specializzate si sono lanciate sull’affare, vendendo kit con figurina in gesso e attrezzi per l’interramento uniti a santini e semplici libretti di istruzioni. Perché – come spiegano i numerosi how-to presenti sul web – c’è una maniera giusta di fare le cose.
Occorre avvolgere la statuetta in un panno, fare un buco nel giardino della casa (più è vicino al cartello “In vendita”, più sarà efficace) e poi seppellire San Giuseppe, possibilmente con la faccia rivolta a est o verso l’edificio (ma su questo le tradizioni variano; c’è anche chi dice che sia meglio che guardi verso la strada e, quindi, i possibili compratori). Se non c’è un giardino, va bene anche un vaso di fiori. Opzionale la preghiera al santo e anche il dissotterramento di san Giuseppe una volta concluso l’affare.
L’origine del rituale viene legata, di volta in volta, a un convento di suore nel Medio Evo, alle abitudini dei carpentieri tedeschi o alla costruzione di una cappella a Montreal nel 1896. È probabile che si tratti di tentativi di retrodatare questa usanza, dal momento che non se ne trovano tracce se non a partire dagli anni ’70.
A prescindere dall’origine, comunque, la pratica sembra si sia estesa anche agli agenti immobiliari, spesso riforniti di statuetta d’ordinanza e “biscotti di San Giuseppe” per gli acquirenti. Per quanto la radice di questa superstizione sia probabilmente cattolica, pare attiri anche i fedeli di altre religioni: Cari Luna, ebrea convertita al buddismo, ha raccontato al Wall Street Journal di avere concluso un buon affare in una settimana proprio grazie a San Giuseppe.
Dal punto di vista psicologico, si tratta del classico effetto “post hoc“: se all’azione A segue un fatto B, siamo portati a pensare che A abbia causato B, anche quando questo non sia il caso. Detto in altri termini: vediamo un gatto nero, poi abbiamo un incidente e allora la colpa dev’essere del felino portaiella. Seppelliamo una statuetta di “Joe” in giardino e poi vendiamo casa, e allora sarà stato un “miracolo” del santo (anche se magari l’avremmo venduta lo stesso). Inoltre, chi riceve la grazia è probabilmente più portato a raccontare il fatto e diffondere quest’usanza, mentre chi non riesce a vendere neanche dopo aver sepolto la statuina difficilmente andrà a raccontarlo ai giornali.
Per di più, visto che gli Stati Uniti sono un po’ la patria delle avvertenze in etichetta, alcuni venditori di statuine fanno accompagnare i loro prodotti da raccomandazioni come questa:
Perché la pratica sia efficace, il venditore deve, ovviamente, prima concludere tutte le faccende pratiche e importanti come eseguire le riparazioni necessarie, allestire l’ambiente e fissare un prezzo che rifletta l’effettivo valore di mercato.
Che ricorda un po’ le pubblicità di certi integratori dimagranti: assolutamente utili ed efficaci, ma solo se uniti a dieta sana e ad attività fisica.

mercoledì 20 febbraio 2019

Si rafforza la tutela degli acquirenti di immobili da costruire.



Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017).
Il provvedimento, meglio noto come “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, si struttura in 391 articoli suddivisi in quattro parti; la parte terza del codice, allo scopo di dare attuazione ai principi di delega contenuti nell’art. 12 della legge delega (L. 155/2017) in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, apporta alcune modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 122/2005 (TAIC).

In primo luogo la nuova normativa stabilisce, modificando l’art. 6 del D.lgs. 122/05, che il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Ciò allo scopo, evidenziato nella legge delega, di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo citato, nonchè dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

In questa prospettiva il notaio dovrà indicare, nel contratto preliminare, gli estremi della fideiussione e l’attestazione di conformità della stessa al modello standard che verrà determinato sulla base di un decreto ministeriale.
Il contenuto della fideiussione, inoltre si amplia e si collega all’obbligo di rilascio della polizza assicurativa: la fideiussione non garantisce più soltanto la restituzione delle somme versate per il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, ma anche per il caso di mancato rilascio della polizza assicurativa decennale che il costruttore è obbligato a contrarre e consegnare all’acquirente all’atto di trasferimento della proprietà. Si prevede espressamente che l’inadempimento dell’obbligo assicurativo determini la nullità del contratto che può essere fatta valere soltanto dall’acquirente.
Nel caso di mancata consegna dell’assicurazione, l’acquirente potrà recedere dal contratto preliminare e, dopo aver ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto la polizza assicurativa per la data dell’atto di trasferimento della proprietà, escutere la fideiussione.
La fideiussione perde efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore o comunque da uno dei contraenti copia dell’atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità. Anche la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza decennale, nonché del relativo modello standard vengono demandati ad un decreto ministeriale; il notaio avrà pertanto l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della polizza decennale e la sua conformità al
decreto ministeriale.

La nuova normativa entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. (16 marzo 2019), ma, ai sensi del nuovo testo dell’art. 5 del TAIC, le modifiche legislative in oggetto saranno applicabili ai contratti per i quali il titolo abilitativo verrà richiesto o rilasciato successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.



Paolo De Piccoli
Intermediazione Immobiliare
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giovedì 17 gennaio 2019

Bonus ristrutturazioni 2019



Nessuna stretta sulle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e per quelli di risparmio energetico. Il testo del disegno della legge di Bilancio, ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 le condizioni più favorevoli per queste agevolazioni senza introdurre nessuna sostanziale novità. 
C'è ancora tempo quindi, per organizzarsi se si vuole rinnovare il proprio appartamento.

Ristrutturazioni e nuovi box:
per il bonus casa resta dunque la detrazione Irpef del 50% su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili per uso abitativo. Sconto fiscale, sempre entro il tetto massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista appartamenti completamente ristrutturati da impresa. 
Detrazione riconosciuta anche per la realizzazione, o l'acquisto dal costruttore, di nuovi box, ma in questo caso sulle spese di realizzazione debitamente certificate. Obbligatorio il pagamento con il bonifico con i riferimenti di legge.

Bonus mobili:

alla proroga dell'aliquota maggiorata della detrazione per ristrutturazione si accompagna quella del bonus mobili, con le regole attuali. Sarà quindi possibile acquistare arredi (dalle cucine ai divani, ma anche letti e materassi, armadi e lampadari) con lo sconto fiscale del 50% a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati dal gennaio 2018 o nel 2019. In questo caso è previsto un tetto massimo di spesa di 10.000 euro per immobile, per cui chi ha già speso qualcosa nel 2018 dovrà aggiungere queste somme a quelle dell'anno corrente. Per l'agevolazione non occorre il pagamento con il bonifico dedicato, ma sono utilizzabili anche carte di credito e bancomat e serve la fattura.


La detrazione per i giardini:
nella lista delle proroghe rientra anche il bonus verde, ossia lo sconto del 36% per chi si appresta a ristrutturare lo spazio verde della propria abitazione o il giardino condominiale. Previsto un tetto di spesa di 5.000 euro. Si deve trattare però di interventi di un certo rilievo: non ci sono infatti agevolazioni per chi ha l'hobby del giardinaggio, ma è obbligatorio rivolgersi a personale specializzato.


Ecobonus:

confermate infine per il 2019 anche le agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, senza sostanziali novità. Restano quindi le aliquote differenziate al 50% per nuovi infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione o a pellet, e per le schermature solari. L'aliquota del 65%, invece, si continuerà ad applicare per tutte le altre tipologie di interventi a partire dalla coibentazione degli edifici
In dettaglio, a chi decide di sostituire la caldaia, spettano le seguenti detrazioni:
- detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti
- detrazione 50%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A
- detrazione 0%: se si installa una caldaia di classe B
Escono dalla lista solo i microcogeneratori. 

Senza intervento del governo, ci sarebbe stata una progressiva riduzione delle aliquote.



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lunedì 3 dicembre 2018

Cambio residenza: tutto quello che c’è da sapere

Quando si cambia casa, sia che ci si trasferisca in una nuova abitazione in affitto o di proprietà, il cambio di residenza va fatto. Ma entro quanto tempo? É bene specificare alcune differenze di fondo tra diverse situazioni.


Residenza: che cos'è e quali “effetti” produce
La legge definisce la residenza come il luogo nel quale la persona ha la propria abituale dimora; una situazione di fatto, alla quale si collegano una serie di effetti che regolamentano la relazione che ogni persona intrattiene con il proprio territorio. La residenza deve essere dichiarata presso l’ufficio dell’Anagrafe del Comune in cui s’intende risiedere: si parla in tal caso di residenza anagrafica, che è possibile modificare e trasferire. La prova del trasferimento della residenza è data dalla doppia dichiarazione resa al Comune dove si intende fissare la dimora abituale e a quello che si abbandona. Visto che con la residenza anagrafica avviene l’iscrizione nel registro della popolazione, si ottiene il diritto al rilascio di certificati anagrafici ed accesso ai servizi demografici.  In particolare con la residenza si ottiene: 
  • l’iscrizione alla lista elettorale di quel determinato Comune;
  • la scelta del medico di famiglia;
  • gli adempimenti da svolgere in caso di matrimonio;
  • la ricezione di raccomandate o di atti giudiziari;
  • la competenza dei tribunali e degli uffici giudiziari in generale;
  • la ricezione di certificati anagrafici;
  • la possibilità di accedere ai servizi demografici del proprio Comune
Residenza, domicilio o dimora?
Spesso residenza, dimora e domicilio si confondono. In verità all’articolo 43 il codice civile specifica che per residenza si deve intendere il luogo nel quale la persona ha la dimora abituale, ossia abita stabilmente. A norma del comma 1 dell’articolo 43 del codice civile inoltre, il domicilio di una persona è il luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza. Nulla vieta di far coincidere residenza e domicilio, anzi nella maggior parte dei casi è così. Tuttavia, è possibile eleggere un domicilio in un luogo differente da quello di residenza, anche per lo svolgimento di singoli affari. Per stabilire il domicilio devono ricorrere due presupposti:
  • una certa stabilità in un determinato luogo;
  • l’intenzione di stabilire in quel luogo la sede principale ed esclusiva dei propri affari e interessi.
Quindi a voler fare un esempio pratico, Mario ha residenza nel Comune di San Donà di Piave ma per motivi di lavoro si trova a Milano dove eleggerà domicilio.
Cambio residenza in caso di acquisto casa
Soffermandoci sul cambio di residenza in caso di acquisto di casa, la domanda si presenta all’ufficio Anagrafe del Comune. Essa può essere presentata dal cittadino maggiorenne. La persona che richiede l’iscrizione deve comprovare la propria identità mediante un valido documento di riconoscimento. 
Come si fa il cambio di residenza? Basta presentare un’istanza con cui si richiede di attestare la variazione della residenza, entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, presso l’ufficio anagrafico competente ovvero può inviare tale istanza a mezzo posta ovvero via fax o e-mail.
In caso di acquisto dell’abitazione principale per cui si sono chieste le agevolazioni prima casa e non si ha già la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, vi è l’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito.  Il cittadino può presentare le dichiarazioni anagrafiche, relative al cambio di residenza, senza doversi recare presso l’ufficio del comune, ma inviandole a mezzo posta ovvero via fax o e-mail. Nel caso di dichiarazioni inviate tramite posta elettronica, occorre:
  • sottoscrivere la dichiarazione con firma digitale (cioè lo strumento con cui si identifica l’autore di un documento informatico);
  • essere identificati dal sistema informatico, tramite l’utilizzo della carta d’identità elettronica ovvero tramite l’utilizzo della carta nazionale dei servizi;
  • inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e inviare per posta elettronica (non certificata) copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d’identità del dichiarante.
L’ufficiale dell’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento della residenza, effettua le iscrizioni anagrafiche. All’atto della richiesta di cambio residenza per legge avvengono i controlli. Ufficiali giudiziari intesi come la polizia municipale o altro personale comunale a ciò autorizzato devono cioè verificare la sussistenza del requisito della abitualità della dimora di chi richiede l’iscrizione nell’Anagrafe del comune. I controlli devono essere effettuati nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata nei modi previsti dalla legge (posta, e-mail ecc.). Se emergono irregolarità, l’ufficiale dell’Anagrafe è tenuto a segnalare quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Cambio residenza in caso di affitto
Qualora il trasloco è in una casa nuova ma in locazione, non sussiste alcun obbligo di trasferire la residenza nell’immobile affittato, a prescindere dalla durata del contratto; allo stesso modo, anche i proprietari non hanno l’obbligo di cambiare la residenza anagrafica se affittano l’appartamento.


Paolo De Piccoli
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lunedì 23 luglio 2018

Ereditare un immobile non è gratis: gli adempimenti per non sbagliare






LE REGOLE

Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.

Innanzitutto, bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.

Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).

Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:

1) Presentare la dichiarazione di successione: la dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari: se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.
3) Fare le volture presso il catasto: la voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.

Come si calcola la tassa da pagare?
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: - l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; - l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa. Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.



 

Paolo De Piccoli
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domenica 14 gennaio 2018

È l'anno dei lavori in casa: tutti i bonus per risparmiare

Quali sono le detrazioni 2018? Prorogate le detrazioni fiscali per interventi in casa, dall’agevolazione Irpef per le ristrutturazioni, al bonus mobili, fino all’ecobonus e a nuovi bonus come quello verde.

- Ristrutturazione

La legge di bilancio 2018, l’ex Finanziaria, ha prorogato a tutto il 2018 le detrazioni fiscali per chi interviene sul proprio immobile e ha introdotto alcune novità importanti. In primo luogo chi desidera effettuare lavori di manutenzione straordinaria (ordinaria solo su parti comuni di edifici residenziali), restauro e recupero conservativo e di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2018 potrà fruire della detrazione Irpef al 50% su un ammontare massimo di spesa di 96mila euro. Per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2017 o ha intenzione di metterli in cantiere nel 2018, è confermato il bonus mobili anche per il 2018. Possibile, quindi, avere lo sconto fiscale del 50% per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici (cucine, letti, armadi, cassettiere, credenze, forni congelatori, microonde, ecc…) da destinare alla casa nella quale sono stati effettuati i lavori edilizi. Il tetto di spesa in questo caso è di 10.000 euro per appartamento.

- Ecobonus

Anche l’ecobonus, la detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico è stata prorogata nella misura più alta al 65% fino al 31 dicembre 2018 ma ci sono delle novità. Se infatti da una parte è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e l’ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021, dall’altra parte la detrazione è stata per alcuni interventi rimodulata.
In particolare la detrazione Irpef rimane al 65% per interventi di riqualificazione energetica globale, interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 347), sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Inoltre per le caldaie è prevista l’agevolazione fiscale ma solo in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Detrazione al 65% anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione fiscale scende invece al 50% in caso di:
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

- Bonus verde

Importante novità che entra in vigore dal 2018 è il nuovo bonus verde, ossia la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 5.000 euro, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne dei condomìni. Il limite di spesa è 5.000 euro per unità immobiliare ad uso residenziale. La detrazione fiscale del 36% è riconosciuta per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni.
Per sistemazione a verde si intende:
– la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
– la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;
– il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;
– la realizzazione di coperture a verde;
 – la realizzazione di giardini pensili.
Il bonus verde si può ottenere anche per le spese sostenute per la realizzazione di impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi e la progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.



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martedì 28 novembre 2017

Bebè in Arrivo? 10 idee che ti semplificheranno la vita

Un bambino cambia la vita, quante volte te l’hanno detto? C’è chi l’ha vissuto sulla propria pelle, chi l’ha sentito ripetere più e più volte da amici e parenti. Di sicuro, l’arrivo di un bebè cambia le abitudini anche dei genitori più organizzati. Un neonato è una rivoluzione, non solo per i genitori, ma anche per la loro abitazione. Meglio non farsi cogliere (completamente) impreparati.
Ecco alcune soluzioni che ti aiuteranno nel quotidiano.



1. Lettino con le ruote
Non sottovalutare la praticità di un lettino con le ruote, sia se la tua abitazione è grande, sia se vivi in un piccolo appartamento. Questa soluzione ti permette di spostare il letto in soggiorno durante il giorno e rimetterlo in cameretta di notte o nella camera di mamma e papà. In questo modo eviterai di avere due lettini o due diverse soluzioni per la nanna che risulterebbero scomode è ingombranti.








 2. Luce soft
Cerchi una soluzione diversa dalla classica abat-jour per controllare tuo figlio durante il sonno? Il lettino retroilluminato potrebbe essere un’ottima idea. Applica le strisce a Led lungo la base del letto, in modo che il fascio luminoso sia indirizzato verso il basso. Scegli una luce calda, nelle tonalità del giallo. Il risultato è un’atmosfera delicata che ti permetterà di avere l’illuminazione necessaria, non sarà né invasiva e né fastidiosa per tuo figlio. Puoi applicare le strisce a Led anche sull’anta del armadio o sul profilo del muro: una soluzione interessante se vuoi una luce più delicata. Un interruttore ti permetterà di accendere e spegnere le strip quando vuoi.


 
3. Poltrona reclinabile (per la notte)
Una poltrona reclinabile e un pouf dove appoggiare i piedi non sono un lusso per pochi, ma un comfort che imparerai ad apprezzare presto! I neonati si svegliano spesso durante la notte, per un motivo o per un altro. L’ideale sarebbe non portarli nel lettone di mamma e papà (soluzione sicuramente più comoda), ma lasciarli in cameretta e trascorrere del tempo al loro fianco almeno finché non si tranquillizzano e non si addormentano di nuovo. Tra un pianto e l’altro, tra una poppata notturna e l’altra, tra un mal di denti e un dolore al pancino, riscoprirai la comodità di una poltrona dove addormentarti senza rimpiangere (troppo) il tuo letto!




4. Sedia a dondolo (per il giorno)
Non sottovalutare anche la comodità di una sedia a dondolo. Invece di camminare avanti e indietro per casa con tuo figlio in braccio, cullandolo nella speranza che si addormenti, siediti: il dondolio lo aiuterà a tranquillizzarsi e a prendere sonno. Perfetta anche per l’allattamento.










 5. Vaschetta per il bagno mobile
Alle soluzioni classiche (la vaschetta è fissata alla vasca da bagno o all’occorrenza è appoggiata sul piatto doccia o nel lavandino) puoi preferire vaschette dotate di piedistallo, da lasciare dove preferisci, in cameretta o nel bagno di servizio. La vasca può essere spostata, sarà quindi più semplice riempirla d’acqua. Inoltre molti modelli sono pieghevoli: puoi richiudere vaschetta e piedistallo e riporli nell’armadio o dietro a una porta. Una soluzione interessante se hai poco spazio.

 
6. Baby monitor, tecnologie per il controllo
Tuo figlio dorme nella sua cameretta, magari al piano di sopra, e tu vorresti approfittarne per sistemare casa o per cucinare per esempio, con la certezza di poterlo avere sempre sott’occhio.
Acquista uno dei tanti strumenti tecnologici che ti permettono di sentire e vedere tutto ciò che accade nella sua camera: ne esistono di più modelli, da quelli che consentono il controllo audio a quelli integrati con videocamera ai più innovativi dotati anche di microfono per fargli sentire la tua voce.

7. Carrello di sopravvivenza
Tutto ciò di cui potresti aver bisogno con urgenza è a portata di mano. Un carrello è l’ideale per appoggiare ciò che serve: dalla copertina alle creme, dagli asciugamani ai pannolini. Prediligi un modello con le ruote così da poterlo spostare in qualsiasi stanza della casa ti trovi. Le ceste in vimini sono molto comode: ti permettono di vedere subito ciò che contengono e organizzare tutto al meglio, senza rinunciare all’ordine.









8. Mobili funzionali
Ti serve spazio? La cameretta è troppo piccola o l’armadio non è abbastanza capiente? Una cassettiera è un valido aiuto: qui potrai riporre tutine e abitini, ma anche la scorta di tutto ciò che serve al tuo bebè. Potrai riporla dove preferisci, anche in un disimpegno del tuo appartamento. Lascia libero il piano e sfruttarlo per esempio per appoggiare un materassino dove cambiare tuo figlio. Chi l’ha detto che il fasciatoio è per forza ingombrante? Per avere un angolo sempre ordinato non lasciare il materassino a vista, ma prendilo quando serve.




















10. Ceste porta-tutto
Ed ecco l’ultima buona idea da copiare: lascia nella tua camera, in soggiorno o anche lungo il corridoio dei contenitori ampi e in stile con il tuo appartamento, dove riporre a fine giornata tutto ciò che è rimasto in giro.
Queste grandi ceste in cotone sono utili per esempio per contenere i peluche o per appoggiare la copertina del bebè. Con l’arrivo di un bambino, mantenere l’ordine sarà molto più difficile!




Paolo De Piccoli
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