La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito.
L'atto di compravendita, detto anche rogito, si stipula davanti al notaio,
presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in
forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l'identità
delle parti, la legalità dell'atto e la veridicità di quanto in esso
dichiarato. Al notaio spettano
i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto
delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti.
Il rogito è quindi l'atto conclusivo della compravendita e deve riportare, tra gli altri dati:
- l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
- le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico, etc);
- l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
- le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione,
il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia
delle Entrate.
In fase di rogito notarile, il notaio ha anche l'onere di
versare i tributi sul passaggio di proprietà e di trascrivere l'atto nei
registri
immobiliari perché sia valido anche per terze persone.
L'entità delle imposte dovute per l'acquisto dipende dai requisiti
dell'acquirente e anche dai requisiti del venditore (es. privato o società). Quando si acquista la prima casa si
può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte
in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Se oggetto dell'acquisto è la prima casa l'atto
di compravendita è soggetto alle seguenti imposte a partire dal 1° gennaio
2014:quando il venditore è un privato
- IVA esente
- imposta di registro del 2%
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro
- IVA del 4%
- imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- imposta catastale fissa di 200 euro
- IVA esente
- imposta di registro del 2%
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro
- imposta catastale fissa di 50 euro
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori
- IVA esente
- imposta di registro del 9%
- imposta ipotecaria di 50 euro
- imposta catastale di 50 euro
- IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
- imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- imposta catastale fissa di 200 euro
La scelta del notaio spetta alla parte acquirente. Può
essere consigliato, ma semplicemente per semplificare le procedure,
affidarsi al notaio
della parte venditrice quando l'immobile è in costruzione o se
si tratta di un frazionamento semplicemente perché il notaio dispone
già dei documenti
relativi e conosce la situazione dell'immobile, questo
permette di stringere i tempi e in alcuni casi anche di ridurre i costi
perché il notaio ha già
a disposizione i vari accertamenti.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del
19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile
per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare
in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto
è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo
di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della
percentuale di proprietà.
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